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La legge istitutiva dei COM.IT.ES.
Legge 23 ottobre 2003, n. 286 "
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre
2003
Art. 1.
(Istituzione dei Comitati degli italiani all’estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno
tremila cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all’estero
(COMITES), di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all’estero
nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione
consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani
e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali
lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica,
più Comitati all’interno della medesima circoscrizione consolare.
Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche
i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
4. La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le
autorità locali dell’istituzione del Comitato e del tipo
di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari,
può rappresentare istanze della collettività italiana residente
nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni
locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
5. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il
Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle
questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione
di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
Art. 2.
(Compiti e funzioni del Comitato)
1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche,
contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale
e civile della propria comunità di riferimento e può presentare
contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione
del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale
fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l’autorità consolare,
con le regioni e con le autonomie locali, nonchè con enti, associazioni
e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale,
con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità,
all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale,
al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana
residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione
di tali iniziative.
2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1,
l’autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare
flusso di informazioni circa le attività promosse nell’ambito
della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle
province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonchè da
altre istituzioni e organismi.
3. L’autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte
per l’esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare
importanza per la comunità italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle
norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l’integrazione
dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro
legami con la realtà politica e culturale italiana, nonchè per
promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua
italiana, il Comitato:
a) coopera con l’autorità consolare nella
tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei
diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative
vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l’autorità consolare ai
fini dell’osservanza dei contratti di lavoro e dell’erogazione
delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore
dei cittadini italiani;
c) segnala all’autorità consolare del Paese ove il Comitato
ha sede le eventuali violazioni di norme dell’ordinamento locale,
internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente
assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative
nei confronti delle parti sociali. L’autorità consolare riferisce
al Comitato la natura e l’esito degli interventi esperiti a seguito
di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare
al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare
al bilancio preventivo di cui all’articolo 3;
e) esprime pareri sulle iniziative che l’autorità consolare
intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all’autorità consolare nell’ambito
delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di
spesa che di programmazione annuale;
g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle
documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi,
che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative
a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui
contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi
di informazione.
5. L’autorità consolare e il Comitato ricevono
periodicamente informazioni sulle linee generali dell’attività svolta
nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina
la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
Art. 3.
(Bilancio del Comitato)
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all’adempimento
dei propri compiti con:
a) le rendite dell’eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli
affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati
e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1
sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti
nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale
di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli
affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro il 31
ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere
per il proprio funzionamento nell’anno successivo, accompagnato
dalla richiesta di finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione
annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori
dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall’autorità consolare,
scelti al di fuori del Comitato stesso.
5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato
a conoscenza del Comitato, per il tramite dell’autorità consolare
competente.
6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono
erogati entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati
in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla
base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato,
della consistenza numerica delle comunità italiane, dell’estensione
territoriale in cui agisce il Comitato, nonchè della realtà socio-economica
del Paese in cui il Comitato opera.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione,
concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli
affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione
della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione
contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte
di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.
Art. 4.
(Sede e segreteria)
1. L’autorità consolare collabora con il
Comitato per il reperimento della sede.
2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico
gratuito a un membro del Comitato stesso.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria,
che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto
con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.
Art. 5.
(Eleggibilità e composizione del Comitato)
1. Il Comitato è composto da dodici membri per
le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri
per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini
della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella
risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni,
sulla base dell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purchè iscritti
nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere
candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa
soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura
in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e
una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano
servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonchè coloro
che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati.
Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti
di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio
del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati
per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata
anche mediante pubblicazione dei resoconti sull’albo consolare e
comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente
delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle
sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare
a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
7. I membri del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE),
istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni,
hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei
Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le
convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.
Art. 6.
(Comitato dei presidenti)
1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito
un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato,
ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato
dei presidenti si riunisce almeno una volta l’anno; alle riunioni
sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari
italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate
e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato
medesimo.
2. Almeno una volta l’anno in ogni Paese è tenuta
una riunione, indetta e presieduta dall’ambasciatore, con la partecipazione
dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere
i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati
i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.
3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle
riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati
cui ciascun membro appartiene.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 226.000 euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 7.
(Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di
cui all’articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione,
i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo
dei componenti il Comitato eletto.
2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane
che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che
sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare,
previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi
statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente
pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio
segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei
membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno
dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla
elezione di cui all’articolo 11, comma 1.
Art. 8.
(Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.
2. Qualora l’elezione dei componenti di un Comitato
sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del
mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati,
la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre
il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell’autorità consolare, su indicazione del
presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono
sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono.
La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute
consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì,
motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento
della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà,
esso è sciolto dall’autorità consolare, che indìce
nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento.
L’autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento
del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza
del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica
della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento
delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell’autorità consolare,
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto
lo scioglimento del Comitato.
Art. 9.
(Validità delle deliberazioni)
1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge,
il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In
caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno
dei componenti in carica.
Art. 10.
(Poteri e funzioni del presidente)
1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente
a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge
tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il
candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell’elezione
del Comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero
di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello
delle preferenze riportate individualmente.
2. Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione
sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all’articolo
5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i
componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti
in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato
articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente
nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento locale, il presidente
ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno
una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero l’autorità consolare.
4. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato, eletto
ai sensi della legge stessa, è incompatibile con quella di componente
del CGIE.
Art. 11.
(Poteri e funzioni dell’esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero
di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione,
ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a
due terzi del numero di membri dell’esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell’esecutivo
e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri
dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in
caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente
del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano
di età.
3. L’esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo
le sue direttive.
Art. 12.
(Commissioni di lavoro)
1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di
lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni,
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da
un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo
dell’ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.
Art. 13.
(Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l’elezione del Comitato
i cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da
almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai
sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni.
2. L’elenco di cui al comma 1 è reso pubblico
con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo
26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l’iscrizione
nel predetto elenco.
Art. 14.
(Sistema elettorale)
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale
e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del
voto è per corrispondenza.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata
in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli
21 e 22.
Art. 15.
(Indizione delle elezioni e liste elettorali)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, le elezioni
sono indette dal capo dell’ufficio consolare tre mesi prima del
termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato,
l’indizione è effettuata entro trenta giorni dall’emanazione
del decreto di scioglimento.
2. L’indizione delle elezioni è portata a
conoscenza della collettività italiana mediante affissione all’albo
consolare, circolari informative e l’uso di ogni altro mezzo di
informazione.
3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono
essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di
elettori non inferiore a cento per le collettività composte da
un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per
quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco aggiornato
di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.
459, e non possono essere candidati.
5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono
considerate nulle.
6. Per l’attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di
1.675.371 euro per l’anno 2003.
Art. 16.
(Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito
ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal
capo dell’ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei
termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui
all’articolo 26.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito,
sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale
presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante.
3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra
gli aventi diritto al voto nell’ambito della circoscrizione, dal
capo dell’ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle
liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione
e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo
26.
5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare
la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire
i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori,
di sovrintendere e di coadiuvare l’attività dei seggi elettorali.
6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se
adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale
il voto del presidente.
Art. 17.
(Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli
affari esteri, l’ufficio consolare provvede alla stampa del materiale
elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì,
per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono,
con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di
presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni,
l’ufficio consolare invia agli elettori di cui all’articolo
13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa
busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio
consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con
le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto
e il testo della presente legge.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di
un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni
dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il
plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell’ufficio
consolare; questi, all’elettore che si presenta personalmente, può rilasciare,
previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale
munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque
essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore
introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce
nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato
elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce
non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni.
Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di
riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute
agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all’incenerimento
delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7
e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di
tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso
al Ministero degli affari esteri.
9. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa di 10.257.100 euro per l’anno 2003.
Art. 18.
(Espressione del voto)
1. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che
lo contiene. Ciascun elettore, nell’ambito dei candidati della lista
da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore
ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza
a tale numero sono nulle.
2. Il voto è nullo se non è espresso sull’apposita
scheda o se presenta segni di riconoscimento dell’identità dell’elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato
a fianco del nome del candidato prescelto o con l’indicazione del
nome stesso.
4. L’indicazione di una o più preferenze relative alla stessa
lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso
il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con
l’indicazione di più preferenze per candidati appartenenti
ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.
Art. 19.
(Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito
un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione
consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci
giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali
e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto,
prima dell’insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente
il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto,
oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero
non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno
dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale,
nell’ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle
liste o, in mancanza, d’ufficio.
4. Quando uno scrutatore è assente all’atto dell’insediamento
del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un’indennità stabilita
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
6. Per l’attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l’anno
2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.
Art. 20.
(Operazioni di scrutinio)
1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede
ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo
14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede
contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale nonchè le contestazioni
e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale
circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate
dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
Art. 21.
(Ripartizione dei seggi)
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte
il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da
essa riportati.
2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra
i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato
i maggiori resti.
Art. 22.
(Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base
dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti
e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto
da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell’avvenuta conclusione delle
operazioni di voto è data con le stesse modalità previste
dall’articolo 15, comma 2.
Art. 23.
(Comitati non elettivi. Contributi)
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all’elezione
dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati aventi
gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all’articolo
1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati
dall’autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti
nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3. L’autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono
meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni
consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da
non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra
i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa
relativa ai Comitati eletti.
4. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici
consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo
le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 3 per i Comitati
eletti.
Art. 24.
(Soluzione delle controversie)
1. Per la soluzione delle controversie relative all’applicazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la
Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale,
entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l’autorità consolare,
il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello
Stato ove opera il Comitato.
Art. 25.
(Disposizione transitoria)
1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino all’indizione delle
elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 26.
(Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della
presente legge.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, pari a 15.498.923 euro per l’anno 2003 e a 2.500.995
euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, quanto a 7.274.995
euro per l’anno 2003 e a 2.274.995 euro annui a decorrere dall’anno
2004, mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per i medesimi anni
ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni,
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a
8.223.928 euro per l’anno 2003 e a 226.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri
derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati
con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa
agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
(Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni,
e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
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